SULLE “AUTOANALISI” IN PARAFARMACIA – UNA LEGGE REGIONALE SUPERFLUA ED UNA SENTENZA “FUORI CONTESTO”

Nei giorni scorsi è stata data notizia della sentenza della Corte Costiuzionale n. 66/2017 con la quale, su istanza della Presidenza del Consiglio, si è pronunciata in merito alla legge regionale Piemonte 16 maggio 2016, n. 11 la quale, modificando la legge regionale n. 21/1991, aveva introdotto la facoltà per le “parafarmacie” di erogare solo alcuni dei servizi previsti dalla legge n. 69/2009, dal decreto legislativo n. 153/2009 e disciplinati con il D.M. salute 16 dicembre 2010 (in G.U. n. 57/2011). La novità introdotta in Piemonte limitava i servizi erogabili alla determinazione del colesterolo totale, della glicemia e dei trigliceridi. In buona sostanza sembra che la regione avesse voluto dare una sorta di benefit alle “parafarmacie” senza però concedere “tutto”.

Perché ho definito la legge piemontese “superflua”, ma direi anche “dannosa”? Il motivo sta nel fatto che per eseguire i test autodiagnostici occorre utilizzare apparecchiature certificate proprio per “autoanalisi”, come previsto dal D.M. del 2010:

 

Limiti di applicazione

 Ai fini del presente decreto, per prestazioni  analitiche  di

prima istanza  mediante  l’utilizzo   di   dispositivi   per   «test

autodiagnostici», devono intendersi test che in via  ordinaria  sono

gestibili direttamente dai pazienti in funzione di  autocontrollo  a

domicilio, ovvero in caso di condizioni di fragilita’ di non completa

autosufficienza, possono essere utilizzati mediante il supporto di un

operatore sanitario, presso le  farmacie  territoriali  pubbliche  e

private.

 

Non esiste norma, nazionale o regionale, che vieti di mettere a disposizione apparecchi di autodiagnosi in qualunque luogo idoneo e, a tale proposito, lo stesso D.M. del 2010 all’art. 4 recita:

  1. Le farmacie pubbliche e private,  per  l’effettuazione  delle

prestazioni e l’assistenza ai pazienti che in autocontrollo fruiscono

delle prestazioni di cui agli  articoli  2  e  3,  utilizzano  spazi

dedicati e separati dagli altri ambienti, che consentano  l’uso,  la

manutenzione e la conservazione delle  apparecchiature  dedicate  in

condizioni di sicurezza  nonche’  l’osservanza  della  normativa  in

materia di  protezione  dei  dati  personali  di  cui   al   decreto

legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in base a  linee  guida  fissate

dalla Regione.

La norma nazionale infatti disciplina l’attività nelle farmacie ma non ne vieta l’utilizzo, con le stesse precauzioni, in altri luoghi. Inoltre i principi previsti dalla legge del 2009 non sono ancora stati attuati in nessuna regione o ASL. Di conseguenza, attualmente, le prestazioni eseguite nelle farmacie avvengono in ambito privato mentre l’intenzione, non ancora attuata, del legislatore del 2009 era quella di farle erogare a carico del SSN. Ne consegue che le farmacie si mettono sul piano “privato” per le prestazioni che erogano anche se non comprese in quelle di cui al D.M. del 2010 a condizione che l’apparecchiatura utilizzata sia certificata come dispositivo medico per autodiagnosi o autotrattamento. Ne consegue che, alle stesse condizioni, tali prestazioni possono essere eseguite in qualsiasi luogo (mancando un divieto espresso) con le precauzioni logiche della salubrità dell’ambiente e della salvaguardia della riservatezza.

La Corte Costituzionale non ha tenuto conto di queste elementari considerazioni ma, forse, ha voluto escludere che, un giorno, le parafarmacie possano vantare diritti di convenzionamento con il SSN. A mio avviso questo “pericolo” non esiste in quanto la legge sui servizi fa unicamente riferimento alle farmacie.

Se da un lato è auspicabile che le prestazioni sanitarie, come la determinazione dei parametri ematologici, avvengano in un ambiente sanitario quale è la farmacia, il fatto stesso che le apparecchiature usabili in farmacia, per norma ministeriale, debbano essere certificate per autoanalisi, e quindi acquistabili da parte di chiunque ed utilizzabili in ambiente domiciliare, è alla base del mio ragionamento di cui sopra.

BUONA PASQUA DA ASFI

14 aprile 2017