Il testo è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 14 agosto 2017 ed entra il vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione e cioè il 29 agosto 2017.
Alcuni commenti alle norme contenute nella legge che riguardno la farmacia. Si tratta di un solo articolo i cui commi da 157 a 165 interessano la farmacia.
1) Potranno essere titolari di farmacia non solo le persone fisiche, le società di persone (snc e sas) e le società cooperative a responsabilità limitata, ma anche le società di capitali, quindi anche enti tipici del capitale di rischio e pertanto nelle mani di non farmacisti.
2) Viene stabilita per i soci l’incompatibilità dell’esercizio di qualsiasi attività nel settore della produzione e dell’informazione scientifica del farmaco come pure dell’esercizio della professione medica.
3) Direttore della farmacia potrà essere un collaboratore, in possesso dell’idoneità, e non più uno dei soci. Si tratta di un modifica molto rilevante dal momento che direttore tecnico della farmacia potrà essere anche chi non ha interesse economico nella società. Con la situazione occupazionale del momento quale direttore dipendente oserà opporsi alla volontà della proprietà.
4) La singola società potrà essere titolare di un numero illimitato di farmacie (fino ad ora il massimo era 4).
5) Ogni società potrà essere titolare di non più del 20% delle farmacie aperte al pubblico nelle singole regioni.
6) L’autorità garante della concorrenza e del mercato dovrà vigilare sul rispetto del limite di cui al punto precedente.
7) Tra le incompatibilità è soppressa quella dell’intermediazione nel campo dei medicinali.
8) Viene introdotto un meccanismo particolarmente complesso per favorire il decentramento delle farmacie da un comune ad un altro nella medesima regione. Sono interessati i comuni con popolazione inferiore a 6600 abitanti nei quali esistono farmacie in soprannumero per decremento della popolazione. Chi ha formulato questa norma non ha però tenuto conto del fatto che la legislazione vigente prevede la presenza di due farmacie (non soprannumerarie) con solo 4951 abitanti. Il richiedente il decentramento verrà valutato in base ad un concorso per soli titoli tra gli aspiranti a trasferirsi in un determinato comune e, se vincitore, dovrà corrispondere una tassa di concessione governativa di 5000 euro. Lascio al lettore commentare una simile norma che potrà, se mai troverà applicazione, solo generare contenzioso interminabile. Probabilmente il concorso straordinario non ha insegnato nulla.
9) Viene prevista la possibilità per le farmacie aperte al pubblico di approvvigionarsi dei medicinali il cui uso è riservato all’ambiente ospedaliero o assimilato. Ovviamente la cessione potrà avvenire unicamente nei confronti delle sole strutture ospedaliere.
10) Il vincolo decennale per la gestione in forma associata delle farmacie, vinte da associazioni di farmacisti a seguito del concorso straordinario, viene ridotto a tre anni.
11) In caso di modifica del foglietto illustrativo dei medicinali, nei casi previsti in cui è possibile la consegna di un copia aggiornata, il nuovo foglietto potrà essere fornito al cliente anche in formato digitale su sua richiesta.
12) Viene infine fornita interpretazione della norma che aveva nel 2012 liberalizzato gli orari e i turni delle farmacie. Le norme stabilite dall’autorità competente costituiranno il livello minimo di assistenza che dovrà essere fornito. Eventuali orari di apertura, oltre quelli minimi previsti, potranno essere adottati previa comunicazione alla ASL e all’Odine pubblicizzandoli alla clientela mediante idonei cartelli esposti all’esterno.
15 agosto 2017