Aggiornamento della “Pillola” n. 3 del 7 aprile 2017
A seguito dell’entrata in vigore lo scorso 14 agosto del D.M. 27 luglio 2017 dal titolo DIVIETO DI PRESCRIZIONE E DI ESECUZIONE DI PREPARAZIONI MAGISTRALI A SCOPO DIMAGRANTE CONTENENTI LE SOSTANZE MEDICINALI EFEDRINA E PSEUDOEFEDRINA, si riportano alcuni aggiornamenti all’elenco delle sostanze vietate nelle preparazioni magistrali (vedi tabella).
Il decreto 27 luglio 2017 è stato pubblicato il 14 agosto e la sua vigenza prevista per il giorno stesso. E’ da notare come la disponibilità della Gazzetta Ufficiale per via telematica non è stata resa possibile prima delle ore 20 del giorno stesso di entrata in vigore. Ne consegue che per venti ore i soggetti destinatari delle norme (medici e farmacisti) non hanno avuto la materiale possibilità di conoscere la disposizione ministeriale. Ovviamente tale circostanza potrà essere opposta ad eventuali provvedimenti sanzionatori per il mancato rispetto del decreto.
Venendo alle disposizioni introdotte, preme ricordare che i precedenti divieti di prescrizione e di allestimento di preparazioni relativi alle due sostanze erano stati oggetto di due rispettive sentenze del TAR Lazio che avevano disposto l’annullamento dei relativi decreti. Il Ministero della salute però è intervenuto ora con un unico decreto (27 luglio 2017) che, con una diversa formulazione del dispositivo e sulla base di premesse diverse, ha riproposto alcuni divieti. Quindi:
1) Il divieto di prescrizione e di allestimento di preparazioni a base di efedrina è confermato per il solo uso dimagrante.
2) Il divieto di prescrizione e di allestimento di preparazioni a base di pseudoefedrina che col precedente divieto era esteso a qualsiasi preparazione magistrale, viene ora limitata al solo uso dimagrante con la ulteriore attenuazione prevista dal quantitativo per ricetta di 2400 mg oltre il quale il divieto è operante.
In buona sostanza per l’efedrina nulla è cambiato in quanto il divieto viene reintrodotto per l’uso dimagrante come previsto dal D.M. 2 dicembre 2015.
Quanto alla pseudoefedrina, che in base al D.M. 27 luglio 2015 era vietata per qualunque impiego terapeutico, ne viene ora consentito l’impiego per uso dimagrante a condizione che la singola ricetta non contenga la prescrizione di un quantitativo superiore a 2 grammi e 400 mg. Contestualmente, la prescrizione e l’allestimento di preparazioni diverse dall’uso dimagrante non ha limiti quantitativi se non quelli, come per tutte le sostanze elencate, previsti dalla tabella n. 8 della F.U.
30 agosto 2017