In queste ultime settimane tutte le regioni si stanno dotando degli strumenti necessari al rilascio delle autorizzazione alle farmacie, ed agli esercizi commerciali denominati “parafarmacie”, delle autorizzazioni in base alle quali è possibile ottenere il rilascio del logo comune da parte del Ministero della salute.

Mentre gli adempimenti burocratici avanzano lentamente, molti si chiedono quali siano effettivamente i medicinali vendibili on-line. La disciplina è contenuta nell’art. 112-quater del titolo VII-bis del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, nel testo aggiornato a seguito del recepimento della direttiva 2011/62/UE con il decreto legislativo 17/2014.

L’Italia ha fatto la scelta, condivisibile, di ammettere a tale forma di vendita i soli medicinali senza obbligo di prescrizione. E’ però a questo punto che alcuni farmacisti si sono chiesti se, oltre a OTC e SOP, possono essere messi in vendita sul sito della farmacia o della parafarmacia, anche medicinali galenici officinali che, in base alle tabelle 4 e 5 della F.U. XII Ed., non richiedono la prescrizione medica. Ad esempio le soluzioni cutanee di minoxidil in concentrazione non superiore al 2%.

Ebbene, la risposta è senz’altro negativa, sia perché tali medicinali non sono richiamati dal decreto 219/06, sia perché lo stesso decreto legislativo 219/06 esclude dal proprio campo di applicazione i medicinali che non sono dotati di Autorizzazione all’Immissione in Commercio (AIC), per espressa previsione contenuta nell’art. 3 che esclude tali medicinali dal proprio ambito di applicazione, comprese quindi le norme contenute nell’art. 112-quater.

Tutte le informazioni necessarie per dotarsi del logo comune, una volta ottenuta l’autorizzazione regionale (alcune regioni però hanno delegato le funzioni autorizzative in materia di sanità ai comuni od alle ASL), possono essere scaricate al seguente indirizzo internet del Ministero della salute:

http://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_5.jsp?lingua=italiano&area=farmaci&menu=online

Importante è ricordare che su ogni pagina del sito di vendita deve essere riportato il logo ed il collegamento ipertestuale al sito del Ministero nel quale è possibile verificare l’autenticità del sito di vendita oltre ad altre informazioni di interesse del cittadino.

La vendita on-line di medicinali soggetti a prescrizione medica è sanzionata in sede penale con la reclusione sino ad un anno e con la multa da euro duemila a euro diecimila.

Sorprende che non sia prevista sanzione penale o amministrativa, in caso di vendita a distanza da parte di farmacie e parafarmacie, di medicinali senza obbligo di prescrizione in assenza di autorizzazione regionale e logo comune rilasciato dal Ministero della salute. Tale condotta costituisce comunque illecito sanzionabile in sede disciplinare da parte dell’Ordine di appartenenza.

 

Prof. Maurizio Cini