LA POSIZIONE DI ASFI SUL DECRETO 22 DICEMBRE 2016 (IN G.U. 2 GENNAIO 2017) CHE VIETA LA PRESCRIZIONE E LA PREPARAZIONE DI FORMULE MAGISTRALI CON FINI DIMAGRANTI
Come ormai è noto il data 2 gennaio scorso è entrato in vigore il decreto ministeriale 22 dicembre 2016 che vieta la prescrizione e l’allestimento di preparazioni a base di una lunga serie di sostanze normalmente presenti nelle ricette magistrali ed anche in moltissimi integratori alimentari di libera vendita.
In attesa di concordare una linea unitaria con le altre associazioni professionali che sostengono la galenica in farmacia (tra queste, oltre ad ASFI, SIFAP e UTIFAR) sul da farsi e sulla opportunità o meno di presentare un ulteriore ricorso al TAR Lazio (dopo quelli avverso i decreti del 2015), ma per il quale occorre un sostegno finanziario da parte di tutti i soggetti coinvolti ai quali rivolgo, fin da ora, un’esortazione a mettere a bilancio una somma idonea, ASFI non sottace la presenza di numerosi profili di incoerenza nel decreto ed un particolare, finora sembra non colto da molti commentatori, contenuto nell’art. 2 che così recita:
““Fatti salvi i divieti e le limitazioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, a scopo cautelativo è fatto divieto ai medici di prescrivere e ai farmacisti di eseguire preparazioni magistrali contenenti principi attivi finora noti per essere impiegati nelle preparazioni galeniche a scopo dimagrante, per i quali non esistono studi e lavori apparsi su pubblicazioni scientifiche accreditate in campo internazionale che ne dimostrino la sicurezza in associazione.””
Quella riportata in grassetto è una norma “in bianco” al pari di quella contenuta in un decreto del 2000 poi annullata dal Consiglio di stato. In buona sostanza il Ministero vorrebbe vietare di prescrivere, e poi di preparare, formulazioni che, solo per sentito dire, avrebbero un’azione dimagrante senza che vi siano evidenze scientifiche pubblicate su riviste internazionali. La norma si commenta da sola anche perché l’uso “dimagrante” è noto solo al prescrittore e non al farmacista cui è imposto per legge (art. 38 Regolamento per il servizio farmaceutico – R.D. 30 settembre 1938, n. 1706) di eseguire, nel più breve tempo possibile, le prescrizioni che gli vengono sottoposte, riconoscendo così l’insindacabilità della valutazione del medico. Ora, ovviamente, molte cose sono cambiate ma finora nessuna norma ha espressamente imposto al farmacista il dovere di sindacare sull’operato del medico, se non con la legge, nota come “legge Di Bella” del 1998 e ormai degna di una revisione alla luce delle nuove realtà.
4 gennaio 2017
IL PRESIDENTE DI ASFI
(Prof. Maurizio Cini)