Legge 362/91 – Articoli 7 e 8 come modificati dalla legge 124/2017

 

Pubblichiamo i testo dei due articoli della legge 362/91 a confronto. La consultazione è riservata ai soci ASFI.

Testo vigente fino al 28 agosto 2017 Testo vigente dal 29 agosto 2017
Art. 7 – Titolarita’ e gestione della farmacia             Art. 7 – Titolarita’ e gestione della farmacia
1. La titolarita’ dell’esercizio della farmacia privata e’ riservata a persone fisiche, in conformita’ alle disposizioni vigenti, a societa’ di persone ed a societa’ cooperative a responsabilita’ limitata.

 

1. Sono titolari dell’esercizio della farmacia privata le persone fisiche, in conformita’ alle disposizioni vigenti, le societa’ di persone, le societa’ di capitali e le societa’ cooperative a responsabilita’ limitata.
2. Le societa’ di cui al comma 1 hanno come oggetto esclusivo la gestione di una farmacia. Sono soci della societa’ farmacisti iscritti all’albo in possesso del requisito dell’idoneita’ previsto dall’articolo 12 della legge 2 aprile 1968, n. 475, e successive modificazioni. 2. Le societa’ di cui al comma 1 hanno come oggetto esclusivo la gestione di una farmacia. La partecipazione alle societa’ di cui al comma 1 e’ incompatibile con qualsiasi altra attivita’ svolta nel settore della produzione e informazione scientifica del farmaco, nonche’ con l’esercizio della professione medica. Alle societa’ di cui al comma 1 si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni dell’articolo 8.
3. La direzione della farmacia gestita dalla societa’ e’ affidata ad uno dei soci che ne e’ responsabile. 3. La direzione della farmacia gestita dalla societa’ e’ affidata a un farmacista in possesso del requisito dell’idoneita’ previsto dall’articolo 12 della legge 2 aprile 1968, n. 475, e successive modificazioni, che ne e’ responsabile.
4. Il direttore, qualora si verifichino a suo carico le condizioni previste dal comma 2 dell’articolo 11 della legge 2 aprile 1968, n. 475, come sostituito dall’articolo 11 della presente legge, e’ sostituito temporaneamente da un altro socio. 4. Il direttore, qualora si verifichino a suo carico le condizioni previste dal comma 2 dell’articolo 11 della legge 2 aprile 1968, n. 475, come sostituito dall’articolo 11 della presente legge, e’ sostituito temporaneamente da un farmacista in possesso del requisito dell’idoneita’ previsto dall’articolo 12 della legge 2 aprile 1968, n. 475, e successive modificazioni.
4-bis. Ciascuna delle societa’ di cui al comma 1 puo’ essere titolare dell’esercizio di non piu’ di quattro farmacie ubicate nella provincia dove ha sede legale. 4-bis. COMMA ABROGATO DALLA L. 4 AGOSTO 2017, N. 124.
5. COMMA ABROGATO DAL D.L. 4 LUGLIO 2006, N. 223, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 4 AGOSTO 2006, N. 248. 5. COMMA ABROGATO DAL D.L. 4 LUGLIO 2006, N. 223, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 4 AGOSTO 2006, N. 248.
6. COMMA ABROGATO DAL D.L. 4 LUGLIO 2006, N. 223, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 4 AGOSTO 2006, N. 248. 6. COMMA ABROGATO DAL D.L. 4 LUGLIO 2006, N. 223, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 4 AGOSTO 2006, N. 248.
7. COMMA ABROGATO DAL D.L. 4 LUGLIO 2006, N. 223, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 4 AGOSTO 2006, N. 248. 7. COMMA ABROGATO DAL D.L. 4 LUGLIO 2006, N. 223, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 4 AGOSTO 2006, N. 248.
8. Il trasferimento della titolarita’ dell’esercizio di farmacia privata e’ consentito dopo che siano decorsi tre anni dal rilascio dell’autorizzazione da parte dell’autorita’ competente, salvo quanto previsto ai commi 9 e 10. 8. Il trasferimento della titolarita’ dell’esercizio di farmacia privata e’ consentito dopo che siano decorsi tre anni dal rilascio dell’autorizzazione da parte dell’autorita’ competente, salvo quanto previsto ai commi 9 e 10.
9. A seguito di acquisto a titolo di successione di una partecipazione in una societa’ di cui al comma 1, qualora vengano meno i requisiti di cui al secondo periodo del comma 2, l’avente causa cede la quota di partecipazione nel termine di ((sei mesi dalla presentazione della dichiarazione di successione)). 9. A seguito di acquisto a titolo di successione di una partecipazione in una societa’ di cui al comma 1, qualora vengano meno i requisiti di cui al secondo periodo del comma 2, l’avente causa cede la quota di partecipazione nel termine di sei mesi dalla presentazione della dichiarazione di successione.
10. Il termine di cui al comma 9 si applica anche alla vendita della farmacia privata da parte degli aventi causa ai sensi del dodicesimo comma dell’articolo 12 della legge 2 aprile 1968, n. 475. 10. Il termine di cui al comma 9 si applica anche alla vendita della farmacia privata da parte degli aventi causa ai sensi del dodicesimo comma dell’articolo 12 della legge 2 aprile 1968, n. 475.
11. Decorsi i termini di cui al comma 9, in mancanza di soci o di aventi causa, la gestione della farmacia privata viene assegnata secondo le procedure di cui all’articolo 4. 11. Decorsi i termini di cui al comma 9, in mancanza di soci o di aventi causa, la gestione della farmacia privata viene assegnata secondo le procedure di cui all’articolo 4.
12. Qualora venga meno la pluralita’ dei soci, il socio superstite ha facolta’ di associare nuovi soci nel rispetto delle condizioni di cui al presente articolo, nel termine perentorio di sei mesi. 12. Qualora venga meno la pluralita’ dei soci, il socio superstite ha facolta’ di associare nuovi soci nel rispetto delle condizioni di cui al presente articolo, nel termine perentorio di sei mesi.
13. Il primo comma dell’articolo 13 del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, come sostituito dall’articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 1730, si applica a tutte le farmacie private anche se di esse sia titolare una societa’. 13. Il primo comma dell’articolo 13 del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, come sostituito dall’articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 1730, si applica a tutte le farmacie private anche se di esse sia titolare una societa’.
14. Ferme restando le disposizioni di cui all’articolo 17 della legge 29 dicembre 1990, n. 408, agli atti soggetti ad imposta di registro delle societa’ aventi come oggetto l’esercizio di una farmacia privata, costituite entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ed al relativo conferimento dell’azienda, l’imposta si applica in misura fissa. 14. Ferme restando le disposizioni di cui all’articolo 17 della legge 29 dicembre 1990, n. 408, agli atti soggetti ad imposta di registro delle societa’ aventi come oggetto l’esercizio di una farmacia privata, costituite entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ed al relativo conferimento dell’azienda, l’imposta si applica in misura fissa.
Art. 8 Gestione societaria: incompatibilità Art. 8 Gestione societaria: incompatibilità  
1. La partecipazione alle societa’ di cui all’articolo 7, salvo il caso di cui ai commi 9 e 10 di tale articolo, e’ incompatibile: a) con qualsiasi altra attivita’ esplicata nel settore della produzione, intermediazione e informazione scientifica del farmaco; b) con la posizione di titolare, gestore provvisorio, direttore o collaboratore di altra farmacia; c) con qualsiasi rapporto di lavoro pubblico e privato. 1. La partecipazione alle societa’ di cui all’articolo 7, salvo il caso di cui ai commi 9 e 10 di tale articolo, e’ incompatibile: a) nei casi di cui all’articolo 7, comma 2, secondo periodo; b) con la posizione di titolare, gestore provvisorio, direttore o collaboratore di altra farmacia; c) con qualsiasi rapporto di lavoro pubblico e privato.
2. Lo statuto delle societa’ di cui all’articolo 7 ed ogni successiva variazione sono comunicati alla Federazione degli ordini dei farmacisti italiani nonche’ all’assessore alla sanita’ della competente regione o provincia autonoma, all’ordine provinciale dei farmacisti e alla unita’ sanitaria locale competente per territorio, entro sessanta giorni dalla data dell’autorizzazione alla gestione della farmacia. 2. Lo statuto delle societa’ di cui all’articolo 7 e ogni successiva variazione, ivi incluse quelle relative alla compagine sociale, sono comunicati, entro sessanta giorni, alla Federazione degli ordini dei farmacisti italiani nonche’ all’assessore alla sanita’ della competente regione o provincia autonoma, all’ordine provinciale dei farmacisti e all’azienda sanitaria locale competente per territorio.
3. La violazione delle disposizioni di cui al presente articolo e all’articolo 7 comporta la sospensione del farmacista dall’albo professionale per un periodo non inferiore ad un anno. Se e’ sospeso il socio che e’ direttore responsabile, la direzione della farmacia gestita da una societa’ e’ affidata ad un altro dei soci. Se sono sospesi tutti i soci e’ interrotta la gestione della farmacia per il periodo corrispondente alla sospensione dei soci. L’autorita’ sanitaria competente nomina, ove necessario, un commissario per il periodo di interruzione della gestione ordinaria, da scegliersi in un elenco di professionisti predisposto dal consiglio direttivo dell’ordine provinciale dei farmacisti. 3. La violazione delle disposizioni di cui al presente articolo e all’articolo 7 comporta la sospensione del farmacista dall’albo professionale per un periodo non inferiore ad un anno. Se e’ sospeso il socio che e’ direttore responsabile, la direzione della farmacia gestita da una societa’ e’ affidata ad un altro dei soci. Se sono sospesi tutti i soci e’ interrotta la gestione della farmacia per il periodo corrispondente alla sospensione dei soci. L’autorita’ sanitaria competente nomina, ove necessario, un commissario per il periodo di interruzione della gestione ordinaria, da scegliersi in un elenco di professionisti predisposto dal consiglio direttivo dell’ordine provinciale dei farmacisti.