EMENDAMENTO AL “MILLEPROROGHE” CHE SOSPENDE “L’IDONEITA’”

Non vale per le società

Come è noto l’art. 7, comma 4-quater, della legge 27 febbraio 2015, n. 11 contiene il “famigerato” emendamento che sospende fino al 31.12.2016 il requisito dell’idoneità (precedente titolarità di farmacia, idoneità in un concorso o due anni di pratica) per l’acquisizione della titolarità di una farmacia ai sensi dell’art. 12 della legge 2.4.1968, n. 475. Ecco il testo:

“”4-quater. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ad esclusione delle sedi oggetto del concorso straordinario di cui all’articolo 11 del  decreto-legge 24 gennaio 2012 n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27,  e  successive  modificazioni,  l’efficacia  delle disposizioni in materia  di  requisiti  per  il  trasferimento  della titolarità della farmacia, di cui  all’articolo  12  della  legge  2 aprile 1968 n. 475, e successive modificazioni, è differita fino  al 31 dicembre 2016. Fino a tale data, ai fini dell’acquisizione della titolarità di una farmacia, è richiesta esclusivamente l’iscrizione all’albo dei farmacisti.””.

A seguito di quesito della FOFI, il Ministero della salute ha precisato che la sospensione riguarda unicamente quello dell’idoneità lasciando inalterate le altre conseguenze previste dall’art. 12 tra le quali la possibilità di cedere la farmacia, per atto tra vivi, solo dopo tre anni dalla conseguita titolarità.

Non sembra poi per nulla condivisibile l’affermazione della Federazione dove afferma che tale requisito interessa limitatamente il trasferimento delle farmacie. Il possesso dell’idoneità, invece, costituisce la condizione più importante perché attiene alla professionalità del titolare/direttore della farmacia e garantisce un minimo di meritocrazia anche nel caso di trasferimento per atto tra vivi o mortis causa. Il metodo “normale” per l’acquisizione della titolarità di una farmacia fu infatti previsto dalla legge 475/68 nella vincita di un concorso. In subordine, nel consentire la compravendita o l’ereditarietà delle farmacie, venne previsto una sorta di “surrogato” della vincita nel concorso prevedendo, prima, la partecipazione ad un concorso risultando idoneo e, poi, allargando il requisito al possesso di una pratica professionale almeno biennale.

Un quesito che mi è stato posto oggi da un autorevole funzionario di ASL mi ha però messo in allarme circa i probabili tentativi di estensione alle società tra farmacisti in materia di requisiti per la loro costituzione. Ribadisco quindi che la sospensione di cui al “milleproroghe” non incide sui requisiti di cui all’art. 7 della legge 8 novembre 1991, n. 362 circa le condizioni soggettive dei soci di una società di persone costituita per la gestione di farmacie. La norma infatti recita al comma 2, secondo periodo:

“”Sono soci della società  farmacisti iscritti all’albo in possesso del requisito  dell’idoneità  previsto dall’articolo 12 della legge 2 aprile  1968,  n.  475, e successive modificazioni.””

Non è infatti stato modificato il requisito per la costituzione delle società ma solo quello che deve possedere l’acquirente (persona fisica) per intestarsi la farmacia.

Spero che a tutti sia evidente che tale norma è stata proposta e, ahimè, approvata per uno specifico caso di un titolare che aveva, al momento, come unico acquirente un giovane laureato non in possesso dell’idoneità.

17 marzo 2015

Prof. Maurizio Cini