L’ETICHETTATURA DEI PRODOTTI COSMETICI

Obblighi e sanzioni a carico della “persona responsabile” e di chi li pone in vendita

Mi sono deciso a svolgere una ricerca circa un particolare aspetto dell’etichettatura dei prodotti cosmetici posti in commercio in Italia a seguito di una richiesta di parere. Mi si richiedeva se, a seguito dell’ispezione ad una farmacia da parte dei NAS, fosse legittimo il sequestro amministrativo di una serie di confezioni di cosmetici che riportavano un’etichetta con scritte nella sola lingua inglese. Non conosco la data dell’ispezione ma ritengo sia avvenuto nell’anno 2019 corrente.

La ricerca ha portato alle seguenti conclusioni in relazione ai provvedimenti legislativi o regolamentari emanati.

  • 11 luglio 2013 – Entrata in vigore del regolamento CE n. 1223/09 il cui art. 19, comma 5 recita: La lingua nella quale vanno indicate le informazioni di cui al paragrafo 1, lettere b), c), d) ed f), e ai paragrafi 2, 3 e 4, è determinata dalla normativa dello Stato membro in cui il prodotto viene messo a disposizione dell’utilizzatore finale.
  • 6 gennaio 2016 – Entrata in vigore integrale del decreto legislativo 4 dicembre 2015, n. 204 dal titolo: Disciplina sanzionatoria in materia di violazioni al regolamento CE n. 1223/2009 sui prodotti cosmetici. Detto decreto abroga la precedente legge n. 713/1986 tranne i commi da 1 a 6 e 9-bis e 9-ter dell’art. 11 che restano in vigore fino all’entrata in vigore del decreto di cui all’art. 16, comma 5 della legge 6 agosto 2013, n. 97 (Legge europea 2013). Il mantenimento in vigore di queste norme non incide però sull’etichettatura in quanto non la menzionano. Da rilevare però che il decreto di cui alla legge 97/2013 è stato approvato solo in data 27 settembre 2018 (G.U. n. 273 del 23.11.2018) ed entrato in vigore il 23 dicembre 2018.
  • 23 dicembre 2018 – Entrata in vigore del D.M. 27 settembre 2018 che dà attuazione alla previsione di cui al paragrafo 19 del regolamento 1223/09 stabilendo che le informazioni riportate nell’etichetta dei prodotti cosmetici immessi sul mercato nazionale debbono essere riportate in lingua italiana. Nel caso di più lingue, le indicazioni debbono comunque essere riportate anche in lingua italiana. Sulla base di quanto previsto dall’art. 13 la persona responsabile che violi le disposizioni di cui agli artt. 19 e 20 del regolamento (il 19 tratta proprio della lingua nell’etichettatura) è punto con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 500 a e 4.000. Chi pone in commercio i prodotti non conformi, per via della lingua utilizzata nell’etichetta, è punito con la stessa sanzione. Il commerciante non è punibile solo se le difformità da quanto previsto nel regolamento riguardano il contenuto delle confezioni sigillate. Ne consegue che il sequestro amministrativo disposto dai NAS è legittimo se effettuato non prima del 23 dicembre 2018.
  • Secondo la cronologia delle norme sopra riportate consegue che i prodotto cosmetici immessi sul mercato italiano, tra l’11 luglio 2013 ed il 22 dicembre 2018 potevano essere legittimamente mantenuti in commercio con indicazioni in una qualsiasi lingua parlata nell’Unione europea, nonostante che sul sito del Ministero della salute (aggiornato il 22 febbraio 2017) comparisse l’obbligo delle scritte in lingua italiana.
  • COSA NE CONSEGUE?
  • Secondo la cronologia delle norme sopra riportate consegue che i prodotto cosmetici immessi sul mercato italiano, tra l’11 luglio 2013 ed il 22 dicembre 2018 potevano essere legittimamente mantenuti in commercio con indicazioni in una qualsiasi lingua parlata nell’Unione europea, nonostante che sul sito del Ministero della salute (aggiornato il 22 febbraio 2017) comparisse l’obbligo delle scritte in lingua italiana.Sulla base di quanto previsto dall’art. 13 la persona responsabile che violi le disposizioni di cui agli artt. 19 e 20 del regolamento (il 19 tratta proprio della lingua nell’etichettatura) è punto con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 500 a e 4.000. Chi pone in commercio i prodotti non conformi, per via della lingua utilizzata nell’etichetta, è punito con la stessa sanzione. Il commerciante non è punibile solo se le difformità da quanto previsto nel regolamento riguardano il contenuto delle confezioni sigillate.

    Si può pertanto concludere che il sequestro amministrativo disposto dai NAS è legittimo se effettuato non prima del 23 dicembre 2018.

8 febbraio 2019                                                                                       Prof. Maurizio Cini – Presidente ASFI