Con ordinanza pubblicata l’11 settembre 2024 il Tar del Lazio (competente per tutti i provvedimenti amministrativi a valenza nazionale) ha sospeso l’efficacia del D.M. 27 giugno 2024 che, per la seconda volta, aveva inserito il cannabidiolo naturale tra le sostante stupefacenti della sez. B della Tabella dei Medicinali. In effetti il decreto introduceva unicamente le composizioni per somministrazione ad uso orale ma, inevitabilmente, il provvedimento “trascinava” anche la materia prima cannabidiolo. E così il Ministero aveva disposto con circolare (commentata ieri su questo sito) l’inserimento tra gli stupefacenti anche della sostanza come tale. Comprendiamo l’intenzione condivisibile del Ministero di togliere dal mercato prodotti capaci di indurre all’uso di droghe ma riteniamo che non sia questa la via giusta tenuto conto che in Europa il cannabidiolo naturale non è considerato stupefacente.

Di conseguenza alla data dell’11 settembre 2024:

  1. il cannabidiolo naturale non è più considerato stupefacente e tantomeno le composizioni per somministrazione orale che lo contengono;
  2. E’ fissata al 16 dicembre 2024 la trattazione di merito dei provvedimenti impugnati e, quindi, per la definitiva conclusione della vicenda;
  3. Dall’11 settembre 2024 le farmacie che avevano posto in carico il cannabidiolo di origine naturale possono cessare la registrazione della movimentazione della sostanza.