Come si sa, ieri 9 novembre 2017 è entrato in vigore il decreto ministeriale salute 22 ottobre 2017 pubblicato sulla G.U. n. 250 del 25 ottobre 2017 dal titolo”Aggiornamento della tariffa nazionale per la vendita al pubblico dei medicinali”. Le incertezze interpretative stanno progressivamente riducendosi mentre alcuni errori nel prezzo di alcune sostanze presenti nell’allegato A saranno tempestivamente superate da un decreto di “errata corrige”. Il testo della tariffa è scaricabile e stampabile dal sito asfionline.it
In questo post però vorrei descrivere il percorso normativo, dal 1934 ad oggi, relativamente alle sanzioni previste per l’inosservanza della tariffa nazionale nella fissazione del prezzo delle preparazioni magistrali.
L’art. 125 del TULS (R.D. 27/07/1934, n. 1265) stabilisce, ai commi ultimo e penultimo, testualmente: “Il contravventore alle disposizioni del presente articolo è punito con l’ammenda da lire cinquecento a duemila e, in caso di recidiva, anche con l’arresto fino a un mese”. “Indipendentemente dall’azione penale il prefetto [ora la ASL o il comune] può ordinare la chiusura fino a un mese della farmacia; in caso di recidiva, può dichiarare la decadenza dell’autorizzazione all’esercizio a termini dell’art. 113”.
Soffermandomi solo sulle sanzioni penali (ammenda e arresto in caso di recidiva) occorre dire che la legge 24 novembre 1981, n. 689 (modifiche al sistema penale) ha stabilito (art. 32) che non costituiscono più reato le violazioni per le quali è prevista la sola pena della multa o dell’ammenda. Chi fosse convinto che il mancato rispetto della tariffa sia stato depenalizzato però si sbaglia. Il comma successivo esclude infatti la depenalizzazione per quei reati che, nelle ipotesi aggravate, sono punibili con pena detentiva. L’arresto è infatti la pena detentiva per i reati contravvenzionali. Che la recidiva sia una aggravante lo ha stabilito di recente la Corte di Cassazione penale a sezioni unite nel 2011 definendo la recidiva come “una circostanza aggravante ad effetto speciale”.
Cosa ne consegue? Che la mancata osservanza della tariffa costituisce reato. Quindi, soprattutto ora che abbiamo un testo recente, l’applicazione in misura diversa, sia in aumento che in diminuzione è punita con sanzione penale.
Qualcuno ha osservato – e qui ogni interpretazione è ancora possibile – che l’art. 11 del cosiddetto decreto Monti (D.L. 1/2012 convertito nella legge 27/2012) al comma 8 ha stabilito che “”Le farmacie possono praticare sconti sui prezzi di tutti i tipi di farmaci e prodotti venduti pagati direttamente dai clienti, dandone adeguata informazione alla clientela.”” A parte il fatto che il contesto del “Monti” guardava solo ai medicinali prodotti industrialmente, l’obbligo di dare “adeguata informazione alla clientela” e volendo con una, a mio avviso, forzatura ritenere quindi legittima la diminuzione del prezzo di una preparazione magistrale ma non l’aumento, imporrebbe di informare la clientela che nella farmacia si allestiscono preparati magistrali scontati. E poi, tutti o solo alcuni? Lascio al lettore i commenti ed alle rappresentanze delle farmacie una linea di indirizzo che non confligga con la deontologia più elementare e soprattutto con un corretto ragionamento giuridico.